Statuto


Statuto della Comunitá Ellenica Pavese


ART.1 DENOMINAZIONE DELLA COMUNITA'
E' costituita a Pavia ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una
Associazione denominata: COMUNITA' ELLENICA PAVESE - CO.EL.PA.

ART. 2 TIMBRO
Il timbro dell'Associazione ha forma circolare ed è conservato dal segretario assieme ai
verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo (C.D.) ed ai verbali delle assemblee.

ART. 3 SEDE
La sede legale della CO.EL.PA. è a Pavia in Piazza della Vittoria 20/d . La sede può venir
trasferita, previa delibera del Consiglio Direttivo, - ove se ne ravvisi la necessità - anche in virtù dei
disposti dell'art. 6, comma 5. In tal caso ne sarà data debita comunicazione ai soci, ai membri ed alle
Autorità.

ART. 4 DURATA
L'Associazione ha una durata illimitata. L'esercizio sociale corrisponde ad ogni
anno di deccorenza dall'inizio del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 5 CARATTERE
L'Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale, libera, volontaria, autonoma, indipendente
e non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, religione ed esclude qualsiasi fine commerciale
o di lucro.

ART. 6 FINI
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
• Comma 1. Promuovere i contatti e le relazioni di natura sociale, personale e professionale tra
gli appartenenti alla CO.EL.PA. stabilendo rapporti di cordiale solidarietà.
• Comma 2. Agire per il mantenimento e l'ulteriore rafforzamento dei legami con la
Grecia.
• Comma 3. Cercare di sviluppare rapporti di amicizia e collaborazione con comunità,
associazioni, confraternite, circoli culturali e scientifici operanti in Lombardia e non, con scopi e
finalità non contrastanti con il carattere e le finalità del presente Statuto.
• Comma 4. Promuovere la diffusione della cultura greca nonché l'insegnamento della lingua
greca.
• Comma 5. Valorizzare costruttivamente il tempo libero con l'istituzione di una sede dove i soci
possano riunirsi.
• Comma 6. Assistere tutti i greci che dovessero avere bisogno di informazioni e di
aiuto.
• Comma 7. Tenere e sviluppare relazioni con l’associazione degli studenti ellenici a Pavia
• Comma 8. Aderire alla federazione delle comunità elleniche in Italia (F.C.E.I.).

ART. 7 MEMBRI
Membri effettivi diventano dopo la presentazione della domanda di iscrizione tutti coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti.
1. Vivono e risiedono nella Provincia di Pavia o a province vicine previo parere favorevole del
Consiglio Direttivo
2. Sono maggiorenni.
3. Hanno la cittadinanza greca.
4. Hanno cittadinanza di altri paesi ma dimostrabile origine greca.
5. Coniugi, parenti di primo grado di cittadini greci o di origine greca.
6. L'iscrizione dei membri effettivi non può avvenire dopo il quindicesimo giorno dalla data
stabilita per l'Assemblea Ordinaria ( A.O. ) biennale.

ART. 8 ADERENTI
Possono essere iscritti in qualità di aderenti tutti i maggiorenni che facciano richiesta in tal
senso al C. D. o all'Assemblea Ordinaria e non versano nessuna quota. Gli aderenti nella
comunità hanno diritto della parola ma non di voto. Gli studenti greci temporaneamente
residenti nella provincia di Pavia ove lo desiderano, ed a loro richiesta scritta, possono essere iscritti
alla comunità in qualità di MEMBRI AGGREGATI, non aventi diritto al voto. Essi non versano
alcuna quota d'iscrizione o contributo obbligatorio annuo, ma dovranno in ossequio alle tradizioni agli
usi e costumi, la cultura e la civiltà ellenica, ed agli scopi della Comunità, fornire il loro attivo e
valido aiuto ed interessamento. Di contro la comunità ellenica studierà le loro problematiche ed
interverrà a loro favore. Essi costituiscono un gruppo aggregato, senza diritto di voto, ma possono
tramite la loro rappresentanza di cui al seguito, presenziare ai lavori delle Assemblee e fornire le loro
proposte nonché relazioni scritte. A tal scopo il Consiglio Direttivo della comunità chiede al gruppo
aggregato di nominare tre rappresentanti, responsabili a coordinare le proposte di cui sopra, nonché a
collaborare col Consiglio Direttivo della comunità fornendo valido aiuto nelle azioni del medesimo ed
alle manifestazioni e promozioni della comunità.

ART. 9 MEMBRI ONORARI
Diventano membri onorari tutti coloro che per particolari meriti nel campo scientifico, letterario,
artistico, culturale, sociale, abbiano dato un notevole contributo per la vita della comunità. I
membri onorari hanno parere consultivo e non hanno diritto di voto.

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA COMUNITA'
• Comma 1. Il membro ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita della comunità nelle
forme e nei modi stabiliti dagli organi della comunità.
• Comma 2. Di essere informato su tutte le delibere del Consiglio Direttivo come anche sullo
stato patrimoniale generale della comunità.
• Comma 3. Gli iscritti debbono osservare la disciplina associativa, rispettare le deliberazioni del
C.D. e dell'Assemblea.
• Comma 4. Ogni membro della comunità deve versare la quota annuale entro il mese di
gennaio dell'anno in corso a cui si riferisce.
• Comma 5. Rispettare la Costituzione Italiana.

ART. 11 LA QUALITA' DI ISCRITTO ALLA COMUNITA' SI PERDE:
• Comma 1. Per dimissioni indirizzate per iscritto al C. D. o all'assemblea ordinaria.
• Comma 2. Per un comportamento che possa mettere in pericolo il prestigio, la
funzionalità e la credibilità della comunità.
• Comma 3. Per atti comprovati contrari agli scopi ed alle finalità della comunità.
• Comma 4. Per violazione delle norme statutarie.
• Comma 5. Qualora un membro o aderente tale disattende le norme di questo statuto potrà
venire richiamato e per gravi motivi e mancanza anche sospeso, con decisione presa a maggioranza
del C. D. sino alla successiva assemblea alla quale spetta la decisione finale dopo aver
ascoltato le controdeduzioni del sospeso. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto.
• Comma 6. La decisione sulla cancellazione di un membro viene presa a maggioranza del
70% degli iscritti membri dell'assemblea ordinaria.
• Comma 7. Il membro che per qualsiasi motivi cessi di appartenere alla comunità non potrà a
nessun titolo reclamare i versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio della
comunità stessa.

ART. 12 MEZZI FINANZIARI
Mezzi finanziari necessari per la promozione, la diffusione e l'attività della comunità potranno essere
costituiti da:
• Comma 1. Contributi associativi annuali e quota di iscrizione fissate ogni anno dall'assemblea
ordinaria degli iscritti da versare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
• Comma 2. Eventuali contributi straordinari da parte degli iscritti e membri aderenti.
• Comma 3. Entrate da eventuali manifestazioni e promozioni.
• Comma 4. Contributi e donazioni da parte di privati, Enti ed Organizzazioni i cui scopi non
siano in contrasto con le finalità della comunità e che non abbiano lo scopo di utilizzare la comunità ai
propri fini.

ART. 13 ORGANI STATUTARI
Gli organi statutari della comunità sono costituiti da:
1. Assemblea Ordinaria (A. O.).
2. Assemblea Straordinaria (A. S.)
3. Consiglio Direttivo (C. D.).
4. Collegio dei revisori dei Conti.

ART. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA
• Comma 1. L'A. O. degli iscritti è l'organo supremo della comunità. Vi prendono parte tutti gli
iscritti che sono in regola con il pagamento della loro quota sociale annua. Essi possono farsi
rappresentare nell'assemblea e nelle votazioni da un altro associato anche mediante delega scritta in
calce all'invito di convocazione. Ogni associato avente diritto al voto, cioè in regola col
versamento del contributo sociale annuo, può rappresentare sino a due altri associati. L'A. O.
può decidere a maggioranza assoluta di dare la parola ai membri aderenti, invitati e
onorari.
• Comma 2. Essa è convocata ogni due anni per l'elezione del C. D. ed ogni anno per i suoi
lavori programmatici ed amministrativi. La comunicazione avviene tramite lettera ,fax o equipollenti
almeno 15 giorni prima della data stabilita.
• Comma 3. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la
maggioranza 50%+1. In caso contrario è valida la seconda convocazione, secondo C.
Civile.
• Comma 4. All'A. O. spetta:
a) stabilire l'indirizzo generale della comunità;
b) approvare l'operato del C. D. uscente;
c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d) stabilire la quota sociale annua;
e) deliberare sull'espulsione di membri;
f) deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno secondo le norme del presente
statuto.
• Comma 5. Il regolamento interno viene deliberato dall'assemblea stessa. L'assemblea elegge
a maggioranza la sua presidenza composta da tre membri ( 3 ) ed in seguito approva l'ordine del
giorno.
• Comma 6. Le delibere del A. O. saranno fatte visionare mediante verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Questa Assemblea delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sull'eventuale scioglimento della comunità;
c) sui temi vari considerati di natura straordinaria
• Comma 1. A. S. MODIFICHE DELLO STATUTO
a) Essa è convocata in richiesta scritta di un terzo degli iscritti fatta al C. D. o della maggioranza del
C. D. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o equipollenti inviata
almeno quindici ( 15 ) giorni prima della data stabilita.
b) L'A. S. per le modifiche dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione quando
sono presenti almeno 3/4 degli iscritti, e in seconda convocazione validamente costituita
quando sono presenti il 50%+1 degli iscritti.
c) Per deliberare serve il 50%+1 degli iscritti.
• Comma 2. A. S. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNITA'
a) Essa è convocata su richiesta scritta della maggioranza 50%+1 degli iscritti fatta al
C. D. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata almeno trenta giorni prima
della data stabilita.
b) L'A. S. per l'eventuale scioglimento della comunità è validamente costituita quando sono presenti
i 3/4 degli iscritti.
c) Per deliberare servono i 3/4 degli iscritti ( 75% ).
d) Nomina i liquidatori.
• Comma 3. A. S. TEMI VARI
a) L'A. S. è convocata su richiesta scritta di 1/3 degli iscritti del C. D. La convocazione
avviene tramite lettera raccomandata inviata almeno quindici ( 15) giorni prima della
data stabilita.
b) E' validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50%+1 degli
iscritti, in caso contrario è valida la seconda convocazione a maggioranza degli
intervenuti.
c) Per deliberare serve il 50%+1 dei presenti all'Assemblea.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO
• Comma 1. Il C. D. è costituito da cinque ( 5 ) membri che vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria
degli aventi diritto al voto, cioè in regola coi contributi associativi annuali, a scrutinio segreto, e
rimangono in carica per due anni.
• Comma 2. Il C. D. si riunisce una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dallo
stesso C. D., oppure su richiesta firmata da almeno 1/3 dei membri del C. D.
• Comma 3. Durante l'Assemblea Ordinaria vengono presentati i candidati per il C. D. Dopo la
chiusura dell'Assemblea, che si ha con l'elezione della Commissione Elettorale ( C. E. ) non
vengono accettate nuove candidature.
• Comma 4. L'Assemblea Ordinaria elegge una C. E. composta da tre scrutinatori. I membri del
C. E. non possono far parte dei candidati al C. D.
• Comma 5. Il C. D. uscente decade all'atto dell'elezione della Presidenza dell'Assemblea
Ordinaria.
• Comma 6. Ogni membro della comunità potrà esprimere per l'elezione del C. D. fino a cinque (
5 ) preferenze. L'Assemblea può confermare all'unanimità il C. D. uscente
• Comma 7. La C. E. proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti validi. I non
eletti in ordine decrescente sono eletti membri supplenti. Nei casi di parità si procede per
sorteggio tra i candidati con ugual numero di voti.
• Comma 8. Entro quindici ( 15 ) giorni dalla avvenuta nomina il C. D. riceve da quello uscente le
dovute consegne, e stabilisce la programmazione in linee generali e le mete da perseguire, secondo le
direttive, a suo tempo delineate dall'Assemblea e dallo Statuto. Inoltre nello stesso tempo , il
C. D. si dovrà riunire per procedere alla nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario e del
Tesoriere, nonché del Responsabile di Iniziative Sociali.
• Comma 9. Le riunioni del C. D. sono aperte ai membri.
• Comma 10. IL PRESIDENTE
Viene nominato dal C. D. a maggioranza dei voti. Ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della
comunità ed adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività sociale deliberata
dal C. D. e dalla programmazione approvata dall'Assemblea e dal C. D. secondo gli scopi della
comunità stabiliti nell'art. 6. Egli coordina il lavoro del C. D. e convoca il medesimo secondo
necessità. Egli altresì promuove e cura le relazioni pubbliche unitamente al responsabile di
iniziative sociali di cui al comma 9, sia con la Madre Patria sia colle Autorità locali e le Istituzioni
sociali e culturali in genere. Intrattiene e promuove, unitamente al C. D., i rapporti e le iniziative dei
membri onorari ed aderenti, ed in modo particolare, colla rappresentanza del gruppo studentesco
ellenico aggregato, promuovendo le necessarie direttive ed i compiti, per un attiva ed efficace
collaborazione.
• Comma 11. IL VICEPRESIDENTE
In caso di assenza del Presidente subentra nelle funzioni il Vicepresidente. E' nominato dal C.
D. a maggioranza dei voti.
• Comma 12. IL SEGRETARIO
Collabora col Presidente nel coordinamento e promozione delle varie attività del medesimo e della
comunità, attuando i provvedimenti approvati dal C. D. Inoltre cura la redazione dei atti
deliberativi e la tenuta dei libri sociali e dello archivio. Egli in assenza del Presidente e del
vicepresidente può in via eccezionale rappresentare la comunità per le questioni urgenti ed
inderogabili.
• Comma 13. IL TESORIERE
Cura l'amministrazione delle somme depositate in conformità al Bilancio preventivo, redatto dal
C. D., e riferisce al C. D. quanto relativo alla redazione del conto consuntivo. Tiene i Libri contabili
e la relativa documentazione giustificativa. Approva nell'ambito del C. D. ogni spesa necessaria
relativa al Bilancio ed al fondo Cassa, esercitando la verifica ed il controllo sul medesimo, ed in
genere si adopera affinché vi sia la massima chiarezza e trasparenza nella comune gestione
finanziaria.
Comma 14. IL RESPONSABILE DELLE INIZIATIVE SOCIALI
Ha la responsabilità di promuovere le iniziative sociali di carattere culturale ed educativo o di ogni
altro tipo che abbia lo scopo di unire i soci, legarli con il tessuto sociale in cui vivono, integrarli nelle
loro iniziative e quotidianità, far conoscere l’associazione ed il suo supporto etico culturale a tutto
l’ambiente che la circonda.
• Comma 15. Se un membro del C. D. è assente per tre ( 3 ) riunioni consecutive senza
aver precedentemente informato il C. D. può essere sostituito dal primo membro supplente in
graduatoria di voti.Ove non fosse possibile far ricorso ai membri supplenti si provederà alla
sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea . Se si dimette più della metà dei membri
del C. D., il C. D. rimanente è obbligato a convocare entro un ( 1 ) mese una Assemblea
incaricata di eleggere un nuovo C. D. I membri del C.D. non devono avere rapporti di parentela
tra loro.
• Comma 16. AL C. D. COMPETENZE
1. Deliberare su tutte le questioni secondo le direttive generali che sono scaturite dalle assemblee
ordinarie e straordinarie.
2. Deliberare sull'ammissione di nuovi membri.
3. Deliberare sulla sospensione cautelativa dei membri.
4. Redigere i bilanci annuali
5. Stabilire il programma di manifestazioni ed attività.
6. Decidere sull'accettazione di contributi economici.
7. Costituire commissioni consultive e di lavoro aperte a tutti i membri incaricati di esaminare
particolari problemi o iniziative. Le commissioni hanno funzione propositiva e partecipano
attivamente alla realizzazione delle proposte convalidate dall'assemblea e/o dal C. D.
8. L'operato del C. D. verrà giudicato alla scadenza del suo mandato dall'Assemblea
Ordinaria.
9. Tutte le decisioni del C. D. sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria della comunità.

ARTICOLO 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il C. D. R. è composto da tre ( 3 ) membri effettivi. Essi sono eletti dall'assemblea ed hanno
funzioni di controllo amministrativo. Durano in carica due ( 2 ) anni.

ARTICOLO 18 SCIOGLIMENTO
La comunità si estingue per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei membri. Il patrimonio
all'atto dello scioglimento verrà devoluto per scopi sociali .

ARTICOLO 19 . CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e
l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla
competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea, essi giudicheranno ex bono et aeque senza
formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.
Per tutto quanto non previsto si richiamano le norme del codice civile